Gli strumenti di protezione
Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti piu' elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo. Pertanto, la valutazione dell'integrabilita' della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attivita' svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori. Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni, utili per l'eventuale accoglimento dell'istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, e' necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.
A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonche' le modalita' di svolgimento delle attivita' stesse. Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all'articolo 11 del dm 15 aprile 2016, n. 95442. Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.