MESTRE (VENEZIA) - Puoi anche essere un eccellente atleta, ma a scuola bisogna studiare. E, se si viene bocciati dopo gli esami di riparazione, forse non è il caso che i genitori si rivolgano al Tar. È questo - più o meno - il senso della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto in merito al ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, presentato dalla famiglia di un ragazzo (e calciatore) che ha dovuto ripetere il primo anno di studi svolto tra il 2022 e il 2023 in una scuola superiore di Mestre.
La storia
Con il ricorso depositato il 15 settembre 2023, i genitori chiedevano l’annullamento del giudizio di «non ammissione» al secondo anno per il figlio «ottimo atleta che milita nel settore giovanile di un’importante squadra di calcio» (giocando nel weekend le partite del campionato nazionale Under 15), tra l’altro «annoverato tra gli atleti che il Coni aveva certificato possedere i requisiti per aderire al Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta».
La decisione
«Sulla mancata attivazione del Piano formativo personalizzato per studenti atleti, le doglianze della famiglia non sono meritevoli di accoglimento, non avendo i ricorrenti offerto la prova di aver costantemente e tempestivamente comunicato alla scuola il calendario degli impegni sportivi del minore» esordiscono i giudici della quarta sezione del Tar del Veneto nella sentenza pubblicata venerdì scorso, escludendo poi categoricamente che «il Consiglio di classe possa ammettere alla classe successiva lo studente che non abbia superato la prova di recupero, qualora manchino ulteriori elementi idonei a dimostrare che egli abbia colmato le lacune sottese al debito formativo».
Dagli atti è poi risultato che i genitori erano stati messi in condizione di conoscere l'andamento scolastico del figlio, «sia con l’inserimento dei voti nel registro elettronico, sia in occasione dei colloqui sia, infine, con l’annotazione sempre nel registro elettronico di un avviso dal contenuto inequivoco: «Gentile famiglia, si rende noto che la situazione scolastica dell’alunno è particolarmente delicata e potrebbe comportare la non ammissione alla classe successiva».
Insomma, i campanelli d’allarme sul rendimento scolastico dello studente-calciatore erano squillati tutti, e il Tar ricorda anche che «gli indirizzi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo i quali il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico» , ma va considerato «esclusivamente sull'accertamento dell’insufficiente preparazione dello studente».