Battaglia tributaria durata 18 anni, Nico Velo la spunta: confermate le agevolazioni fiscali

La storica società di Fontaniva nel 2004 acquistò un terreno produttivo a Tombolo per edificarlo entro 5 anni: non lo fece e scattò il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Ma la sentenza le dà ragione: le modifiche alla viabilità e al Prg resero impossibile la costruzione

Giovedì 9 Febbraio 2023 di Michelangelo Cecchetto
Una sede della Nico Velo spa: dopo 18 anni vinto il contenzioso con il Fisco

TOMBOLO/FONTANIVA - Un procedimento tributario che si è concluso dopo di 18 anni, ed ha confermato la correttezza dell'operato dell'azienda, la storica Nico Velo spa, che dal 1943 opera a Fontaniva nella prefabbricazione. Procedimento curato dall'avvocato Pierfrancesco Zen dello studio legale Zen&Parolin di San Martino di Lupari e che ha segnato anche un importante principio giurisprudenziale. A porre la parola fine alla contrapposizione tra la Nico Velo spa e l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Padova, è stata la Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto che si è uniformata alla recente e innovativa giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza del 25 febbraio 2020, ottenuta sempre da Zen.

2004, L'ACQUISTO DEL TERRENO. Tutto è cominciato nel 2004 quando la Nico Velo ha acquistato a Tombolo una zona di terreno oggetto di lottizzazione, chiedendo le agevolazioni fiscali previste, impegnandosi a costruire entro 5 anni dal trasferimento. Nel 2009 l'Agenzia delle entrate, attraverso il Comune, ha rilevato che il terreno non era stato edificato. La Spa impugnava la comunicazione alla Commissione Tributaria di Padova deducendo, quali motivi di doglianza, la mancata notificazione di un avviso di accertamento e l'impossibilità oggettiva di procedere ai lavori di edificazione causata da forza maggiore.

Si chiede alla Velo di restituire le agevolazioni fiscali ottenute.

LA SENTENZA: «EVENTI IMPREVEDIBILI». La causa, riassunta nel 2022 avanti la Sezione 7, ha pronunciato la sentenza. Si legge: «Emerge in modo palese che la mancata edificazione, da parte della società, nel rispetto dei termini, è dipesa non da un comportamento colpevolmente inadempiente imputabile alla stessa, bensì da eventi sopravvenuti, imprevedibili ed inevitabili». Nello specifico, l'intervenuta modifica alla viabilità provinciale e, successivamente, allo strumento urbanistico del Comune, effettuata solo successivamente alla convenzione tra l'ente e la società. Il Comune ammetteva, già nel 2013, che l'impossibilità di rilasciare il permesso di costruire alla società era dipesa dalla sopravvenuta approvazione di varianti alla viabilità pubblica intercomunale. Gli avvisi di liquidazione impugnati, pari a 187mila euro, sono stati annullati.

Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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