VENEZIA - C'è chi dice che sia l'ultimo pezzo del muro di Berlino rimasto in piedi: l'esclusione della Cgil dalle trattative sindacali riguardanti le basi americane in Italia. Ma ora la Cassazione ha accolto il ricorso della Filcams di Vicenza contro gli Stati Uniti d'America e una sfilza di loro emanazioni diplomatiche e militari.
LA VICENDA
La causa promossa dalla Filcams Cgil è stata avviata anche contro la Fisascat Cisl e la Uiltucs Uil, oltre che contro gli Usa «in persona del legale rappresentante pro tempore» (dapprima Donald Trump e successivamente Joe Biden), nonché contro Ambasciata e Governo a stelle e strisce, Us Naval Force Europe e Us Naval Support Activity, Us Army Europe e Us Army Base Vicenza, Us Air Force Europe e Aviano Us Air Base, Comando Usa Setaf e Ufficio personale civile. Al centro della vicenda ci sono appunto i dipendenti civili italiani delle caserme Ederle e Dal Molin-Del Din, in particolare i 30 che nel 2015 si sono iscritti al sindacato rosso, nell'ambito di una campagna di tesseramento che ha interessato anche i colleghi della base di Sigonella. Nonostante la loro adesione, però, da allora la sigla del terziario non viene coinvolta nei negoziati sul rinnovo del contratto e in tutte le altre informative, tanto che ad esempio vengono lamentate «la mancata disponibilità a fornire chiarimenti sull'utilizzo di videosorveglianza nei luoghi di lavoro» e «la denegata possibilità di rappresentare in un procedimento disciplinare un lavoratore». Insomma, la Cisl e la Uil possono dire la loro, mentre la Cgil no.
I TRATTATI
Chiamati a esprimersi sulla vertenza, prima il Tribunale di Vicenza e poi la Corte d'Appello di Venezia hanno escluso la giurisdizione italiana in materia, «in base al principio dell'immunità degli Stati esteri per l'esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione, che subirebbero compressioni o condizionamenti». Il caso è così approdato in Cassazione, dove le sezioni unite sono state chiamate ad interpretare le disposizioni della normativa che ha fatto la storia dei rapporti internazionali al tempo della divisione in due blocchi, come la Convenzione di Londra e il Trattato di Parigi in ambito Nato. Da allora ne è passato di tempo, così come ne è trascorso dai precedenti verdetti degli stessi ermellini, che gli americani hanno citato nella loro difesa. I giudici non hanno esitato a definirla «remota giurisprudenza», affermando che le proprie pronunce passate «sono maturate in un ambiente normativo divenuto almeno in parte anacronistico».
I DIRITTI
Per la Cassazione, «la condotta che si sostanzi in discriminazioni nelle trattative sindacali, o nel rifiuto di accettare le organizzazioni sindacali nelle quali i lavoratori si riconoscono, non lede soltanto l'interesse proprio dell'organizzazione sindacale, ma anche, e specialmente, i diritti, le libertà e gli interessi che, come sottolineava autorevole dottrina, attengono alla posizione dell'uomo che lavora e, che, appunto, s'identifica con quell'organizzazione». Se ciò sia avvenuto, dovranno stabilirlo i magistrati italiani, in quanto «le autorità militari dello Stato di origine hanno priorità» solo per i reati commessi dai soldati nell'esercizio delle loro mansioni, «mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato».